Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 dicembre 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 387/1996

    Questione inammissibile
    5 novembre 1996

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonché all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presupporrebbe necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitività, nel senso dell'idoneità a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perché avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quò è prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed è appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalità, secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresì, S. n. 52/1996. red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 13 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art13 · fonte su Normattiva