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Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunita' europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dello articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 ((, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)), e' stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. ((Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunita'. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali o commerciali)). Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunita' europea per motivi di lavoro o di studio ((nonche' gli elettori familiari con essi conviventi)). A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il ((sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976)) al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste, elettorali sono iscritti. ((Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunita' ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunita' europea con le modalita' previste all'ultimo comma dell'articolo 7)). Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonche' i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere ((...)) confermati ad opera del consolato. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potra' esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto. ((Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50)).

Testo in vigore dal 12 aprile 1984 al 28 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art26 · fonte su Normattiva