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La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, e' effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate, che siano idonei all'ufficio. La nomina e' comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti. L'elenco di cui al primo comma e' formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di impedimento del presidente nominato con le modalita' di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
