Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e ((tre scrutatori)), di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito. Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
Testo vigente dal 4 maggio 1999
