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Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito. Il segretario e' nominato dal presidente tra gli elettori della circoscrizione consolare.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
