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Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, ((un segretario e cinque scrutatori)), di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito. ((Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)).

Testo in vigore dal 12 aprile 1984 al 4 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art33 · fonte su Normattiva