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Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio e' dotato. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi presente titolo. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma, anche se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sara' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale. Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sara' indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale. Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorita' consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale. Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate. Il presidente da', quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste sigillate con il timbro della sezione. Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non puo' ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste. Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalita' del successivo articolo 37. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate. Il presidente provvede, altresi', a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio. L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del decimo comma del presente articolo. Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
