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I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta. I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvedera' ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonche' i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati. Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d'appello di Roma. Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare perche' ogni elettore possa prenderne conoscenza. Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curera' la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 28 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art37 · fonte su Normattiva