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I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 30 marzo 2004
