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Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 21 — Scioglimento dei consigli

Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogato dal 13 ottobre 2000

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2 versioni dal 1993

versione dal 27 marzo 1993versione dal 13 ottobre 2000
1993oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 27 marzo 1993 — 13 ottobre 2000testo originarioper 8 anni

urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art21 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
  • Capo II – Competenze degli organi comunali e provinciali
  • Artt. 12–27
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