Art. 21 — Scioglimento dei consigli
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Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;". Il comma 3 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: " 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso".
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
