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(( (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1999 al 13 ottobre 2000
