Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 14 — Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale

Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e' l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:

  • a)sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;
  • b)sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;
  • c)sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e puo' formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari. E' in facolta' del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art14 · fonte su Normattiva