Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 24 — Ospedali specializzati provinciali e regionali

Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione. Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art24 · fonte su Normattiva