Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 25 — Ospedali per lungodegenti e per convalescenti

Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonche' dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta. Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art25 · fonte su Normattiva