Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 23 — Ospedali generali regionali

Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione. Essi, oltre a possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanita', secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero. Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonche' scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art23 · fonte su Normattiva