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Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo annuale, nonche' nei periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessita' di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati A e B alla presente legge. Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio puo' essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata. Per il personale investito di particolari responsabilita', le normali misure del premio indicate nelle tabelle A e B possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, in rapporto all'ampiezza e complessita' dei servizi svolti, entro il limite massimo del 15 per cento.

Testo in vigore dal 15 luglio 1970 al 15 gennaio 1974

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