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Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo annuale, nonche' nei periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessita' di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati A e B alla presente legge. Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio puo' essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata. Per il personale investito di particolari responsabilita', le normali misure del premio indicate nelle tabelle A e B possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, in rapporto all'ampiezza e complessita' dei servizi svolti, entro il limite massimo del 15 per cento.24
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1973, n. 851
2La L. 27 dicembre 1973, n. 851, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi: il premio di responsabilita' di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483."
D.P.R. 9 dicembre 1977, n. 1079
4con decorrenza dal 7 settembre 1977
Il D.P.R. 9 dicembre 1977, n. 1079 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, da corrispondere, a decorrere dal 7 settembre 1977, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto. Le misure giornaliere del suddetto premio indicate nella tabella A allegata alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituita dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, restano in vigore per il personale delle qualifiche per le quali sono previste misure giornaliere inferiori nella tabella allegata al presente decreto."
Testo in vigore dal 4 marzo 1978 al 22 dicembre 2008
