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Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Universita' od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Universita' od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti. Ciascuna Commissione e' divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali. La Commissione plenaria e' presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Ogni sottocommissione e' composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facolta' universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale e' stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovra' essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale. Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Ai componenti le Commissioni sara' corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalita' e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni. ((Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8)).

Testo in vigore dal 4 giugno 1965 al 21 novembre 1967

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1956 al 4 giugno 1965. 15 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… stabilite le modalita' e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni. tolto: Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto Ministeriale di cui al precedente comma aggiunto: Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente tolto: art. aggiunto: articolo 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art9 · fonte del testo