L'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto.
Testo vigente dal 3 giugno 1991
