L'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto.

Testo vigente dal 3 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;167~art1 · fonte del testo