[1]L'autorita' richiesta provvedera' e fara' eseguire la notificazione in conformita' delle leggi dello Stato in cui deve aver luogo; ma potra' anche limitarsi ad effettuare la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente.

[2]La detta autorita' mandera' poi all'autorita' richiedente il documento contenente la prova della notificazione avvenuta o la indicazione del fatto che l'ha impedita.

[3]Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare la prova della notificazione deve risultare da uno degli esemplari o da un documento che vi deve essere annesso.

[4]Le notificazioni non potranno dar luogo a rimborsi di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~art3 · fonte del testo