[1]L'autorita' richiesta si limitera' a far effettuare la consegna dell'atto al destinatario. Se questi l'accetta volontariamente, la prova della consegna si fara' a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorita' richiesta e constatante il fatto, il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sara' inviato direttamente all'autorita' richiedente.

[2]Se la consegna dell'atto non puo' avvenire per qualunque causa, l'autorita' richiesta lo restituira' immediatamente a quella richiedente indicando il motivo della mancata consegna.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art6 · fonte su Normattiva