- a)La richiesta di notifica e' trasmessa: In Italia, da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale l'atto deve essere notificato; In Inghilterra, da un agente consolare italiano al «Senior Master of the Supreme Court of Judicature» in Inghilterra.
- b)La richiesta, contenente il nome dell'Autorita' dalla quale il documento trasmesso promana, i nomi e le generalita' delle parti, l'indirizzo del destinatario e la natura del documento in questione, deve essere redatta nella lingua dello Stato nel quale la notifica deve essere eseguita. Il documento da notificare va redatto nella lingua dello Stato nel quale deve essere notificato, o accompagnato da una traduzione in tale lingua. La detta traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente dalla quale proviene la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato dell'uno o dell'altro dei due Stati interessati.
- c)La notifica sara' eseguita dalla competente Autorita' dello Stato nel quale deve avere luogo. L'Autorita' predetta notifichera' il documento nelle forme stabilite dalla legge locale di tale Stato per la notifica di atti simili, o, se nella richiesta ne viene esplicitamente espresso il desiderio, in una forma speciale, che non sia incompatibile con tale legge. Se l'Autorita' alla quale l'atto e' stato trasmesso non e' competente, tale Autorita' inviera' a sua volta di propria iniziativa il documento alla competente Autorita' del proprio Stato.
- d)L'esecuzione della richiesta di notifica puo' soltanto essere rifiutata se l'Alta Parte contraente nel cui territorio la notifica dovrebbe effettuarsi, ritenga che essa possa compromettere la sua sovranita' o sicurezza.
- e)L'Autorita' che riceva la richiesta deve inviare all'agente consolare da cui fu trasmessa i documenti comprovanti l'avvenuta notifica o indicanti i motivi per i quali la notifica non fu potuta eseguire. La prova della notifica e' data con una attestazione dell'Autorita' dello Stato dove venne effettuata la notifica, indicante l'esecuzione avvenuta nonche' la forma e la data in cui ha avuto luogo. L'atto da notificare e la traduzione, se vi sia, devono essere trasmessi in duplice copia, e l'attestazione di notifica sara' stesa su una delle copie o allegata a questa.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
