[1]Nei casi in cui possa essere convenuta in giudizio la Santa Sede o lo Stato della Citta' del Vaticano, la citazione deve essere fatta, rispettivamente, nella persona del Cardinale Segretario di Stato o del Governatore dello Stato della Citta' del Vaticano.

[2]Parimenti, per il Patrimonio privato del Sommo Pontefice, la citazione deve essere fatta nella persona del Cardinale Segretario di Stato.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~art4 · fonte del testo