[1]Nei casi in cui possa essere convenuta in giudizio la Santa Sede o lo Stato della Citta' del Vaticano, la citazione deve essere fatta, rispettivamente, nella persona del Cardinale Segretario di Stato o del Governatore dello Stato della Citta' del Vaticano.
[2]Parimenti, per il Patrimonio privato del Sommo Pontefice, la citazione deve essere fatta nella persona del Cardinale Segretario di Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 1933
