L'atto da notificare puo' altresi' essere consegnato al destinatario, qualunque sia la sua nazionalita', senza l'intervento dell'Autorita' del Paese nel quale la notifica deve effettuarsi:

  • a)da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente dal cui territorio l'atto proviene; o
  • b)da una persona incaricata di cio' dall'Autorita' giudiziaria del Paese dal quale l'atto proviene, o dalla parte su richiesta della quale l'atto medesimo e' stato formato. In caso di atti da notificare in Italia detta persona sara' sempre o un notaio pubblico o un avvocato che provvedera' alla notificazione a mezzo dell'ufficiale a cio' competente secondo la legge italiana. L'atto da notificare deve essere redatto nella lingua del Paese nel quale la notifica deve aver luogo o accompagnato da una traduzione in tale lingua, a meno che il destinatario sia un suddito dell'Alta Parte contraente dalla quale il documento proviene.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art4 · fonte del testo