[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorita' giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali cio' e' consentito ai nazionali.

[2]Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza, rilasciato dalla competente autorita' del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorita' competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorita' competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorita' dell'altro Stato.

[3]L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorita' di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrra' effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art11 · fonte del testo