[1]Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

[2]Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art12 · fonte del testo