[1]Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.
[2]Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
