[1]Ciascuno dei due Stati contraenti trasmettera' all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.

[2]In ciascuno dei due Stati sara' riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art34 · fonte del testo