[1]Ciascuno dei due Stati contraenti trasmettera' all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.
[2]In ciascuno dei due Stati sara' riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorita' dell'altro Stato.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
