[1]L'autorita' giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procedera', su richiesta dell'autorita' giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorita' predette.

[2]Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorita' giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, la commissione rogatoria sara' trasmessa di ufficio all'autorita' dello stesso Stato competente seconde la legislazione di esso.

[3]L'esecuzione di una commissione rogatoria potra' essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art29 · fonte del testo