Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati, e' ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo, a richiesta dell'autorita' suddetta, effettuera' la consegna dei detenuti, con obbligo di restituzione nel piu' breve termine.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art32 · fonte del testo