[1]Ciascuna delle Parti contraenti potra' procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

[2]La richiesta e' fatta dall'autorita' dello Stato richiedente, competente a procedere all'esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorita' dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso, e' competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

[3]La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorita' richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

[4]L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

[5]L'esecuzione non puo' aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il Ministro dal quale dipende l'autorita' che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di San Marino, la Reggenza.

[6]L'autorita' che ha proceduto all'esecuzione trasmette alla autorita' che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art28 · fonte del testo