[1]Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorita' giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorita' dell'altra Parte contraente, ne fara' richiesta a dette autorita', le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel piu' breve termine.
[2]La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolpa dell'imputato.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
