[1]Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorita' giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorita' dell'altra Parte contraente, ne fara' richiesta a dette autorita', le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel piu' breve termine.

[2]La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolpa dell'imputato.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art30 · fonte del testo