[1]Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, per la possibilita' di diretti rapporti fra di essi, non hanno finora sentito la necessita' di istituire, l'uno presso l'altro una rappresentanza diplomatica, si riservano tuttavia di provvedervi quando, di comune accordo, ravvisassero tale necessita'.

[2]La situazione dei rappresentanti diplomatici, qualora siano nominati, e dei rappresentanti consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sara' regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potra', a condizione di reciprocita', essere meno favorevole di quella dei rappresentanti consolari e diplomatici della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art2 · fonte del testo