[1]Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perche' non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle Forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

[2]Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procedera', anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

[3]Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano ne' agli apolidi che si trovino nelle condizioni prevedute dal secondo comma, dell'art. 16.

[4]L'adempimento degli obblighi suddetti non da' luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art40 · fonte del testo