Le limitazioni della perseguibilita' o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli articoli 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se e' estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'estradizione, ha dichiarato alle autorita' competenti della Parte richiesta, che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalita' dell'estradizione.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art20 · fonte del testo