[1]I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza, che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

[2]Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avra' titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

[3]Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuti all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

[4]Lo Stato cui appartiene la persona assistita procedera', a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avra' luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art41 · fonte del testo