[1]Le Parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

[2]L'estradizione puo' essere rifiutata se l'imputato o condannato e' un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

[3]Quando l'estradizione non e' concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato e' stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si e' rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art16 · fonte del testo