[1]Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco di ogni qualita' non eccedente i chilogrammi 12.000 annui, di cui non piu' di 6000 di tabacco greggio o in foglia e il resto lavorato.
[2]Per la somministrazione di cui al precedente comma il Governo della Repubblica corrispondera' un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
