[1]Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco di ogni qualita' non eccedente i chilogrammi 12.000 annui, di cui non piu' di 6000 di tabacco greggio o in foglia e il resto lavorato.

[2]Per la somministrazione di cui al precedente comma il Governo della Repubblica corrispondera' un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art48 · fonte del testo