[1]Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco di Cervia, non eccedente i 110.000 chilogrammi annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

[2]Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di San Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della Repubblica, nonche', egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art49 · fonte del testo