[1]Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

[2]1° a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varra' dei servizi della Regia zecca;

[3]2° a non emettere ne' direttamente, ne' per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

[4]3° a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

[5]Le monete sammarinesi coniate in applicazione di precedenti convenzioni intervenute fra i due Stati continueranno ad avere corso nel Regno, in conformita' alle convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

[6]Qualora, nell'avvenire il Governo italiano ritenesse opportuno di consentire, a deroga di quanto stabilito al precedente n. 1, la coniazione di monete sammarinesi, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna fin da adesso a servirsi unicamente e in ogni caso della Regia zecca.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art47 · fonte del testo