[1]Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorita' della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

[2]1° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale e' stata emanata; 2° che la decisione non sia in contraddizione con altra gia' pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorita' giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata;

[3]3° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia;

[4]4° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art5 · fonte del testo