[1]Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

[2]L'esecutorieta' puo' essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorita' che lo ha emanato.

[3]L'esecutorieta' e' dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contradditorio, nel Regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

[4]Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorieta' e' ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

[5]Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non e' ammesso alcun ulteriore gravame.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art6 · fonte del testo