[1]La parte, che invoca l'autorita' della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorieta' della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

[2]L'autenticita' della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

  • a)se si tratta di decisione dell'autorita' giudiziaria italiana dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento e' stato emanato;
  • b)se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorita' giurisdizionali italiane, dall'autorita' stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;
  • c)se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorita' giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art7 · fonte del testo