[1]La parte, che invoca l'autorita' della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorieta' della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.
[2]L'autenticita' della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:
- a)se si tratta di decisione dell'autorita' giudiziaria italiana dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento e' stato emanato;
- b)se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorita' giurisdizionali italiane, dall'autorita' stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;
- c)se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorita' giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
