Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro Paese, ne' essere oggetto da parte di dette autorita' di alcuna pubblica formalita' quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarato esecutive. Le decisioni delle autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art5 · fonte su Normattiva