[1]Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

[2]L'esecutorieta' e' concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticita' nello Stato dove e' stato ricevuto, se e' esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

[3]Per la dichiarazione di esecutorieta' si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art9 · fonte del testo