[1]La domanda di estradizione sara' presentata direttamente dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

[2]L'estradizione sara' concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravita' dei fatti imputati, nonche' le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

[3]Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorita' giudiziaria del Paese richiedente.

[4]Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identita'.

[5]La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino dalla Reggenza.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art22 · fonte del testo