Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII
Art. 3 (Allegato IV)
[1]Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
[2]Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
[3](L. S.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. S.) BENITO MUSSOLINI.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
