[1]Il presente Concordato entrera' in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana».

[2]Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

[3]Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sara' nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

[4]Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

[5](L. 2.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. 2.) BENITO MUSSOLINI.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art45 · fonte del testo