Art. 27 (Trattato)
[1]Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sara' sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrera' in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.
[2]Roma, addi' undici febbraio millenovecentoventinove.
[3](L. S.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. S.) BENITO MUSSOLINI.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
