[1]Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

[2]La designazione degli ecclesiastici cui e' commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), e' fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne dara' comunicazione alla Santa Sede, la quale procedera' ad altra designazione.

[3]L'Ordinario militare sara' rivestito delta dignita' arcivescovile.

[4]La nomina dei cappellani militari e' fatta dalla competente autorita' dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art13 · fonte del testo